R.D.L. 23/10/1925 n.2079
Per gli apiari eccedenti 50 alveari bisogna rispettare le norme di legge stabilite dall’art.14 del r.d.l. 23/10/1925 n.2079 che autorizza i prefetti a regolamentare le distanze tra apiari della stessa provincia.
- Per più di cinquanta alveari le distanze, in linea d’aria, devono essere di 3 km.
- Nel calcolo numerico due nuclei devono essere calcolati come un alveare.
- In caso di controversia il primo che ha impiantato l’apiario ha diritto prevalente in confronto di un altro apicoltore.
- Sempre in caso di controversia ha diritto prevalente il proprietario del fondo dove è ubicato l’apiario.
La norma in questione dovrebbe essere stata abrogata dalle leggi successive, tuttavia sembra essere l’unica a dare queste indicazioni per cui può essere utile tenerla in considerazione.