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Statuto

TITOLO I
COSTITUZIONE – DURATA – SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art. 1
E’ costituita nel territorio della Comunità della Vallagarina una Associazione denominata “APICOLTORI IN VALLAGARINA”.

 

Art. 2
La durata della Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2030, salvo proroga deliberata dall’Assemblea.

 

Art. 3
L’Associazione, senza scopo di lucro, svolge la propria attività nella Provincia di Trento e ha per scopo:

  1. tutelare gli interessi di apicoltori, cittadini, consumatori, produttori agricoli intorno ai temi dell’ambiente e del territorio, della qualità dei consumi e degli stili di vita;

  2. tutelare gli interessi generali tecnico economici dell’apicoltura nei confronti di qualsiasi autorità, Amministrazione, Ente pubblico e privato;

  3. promuovere e valorizzare le produzioni dell’apicoltura nell’ambito del territorio della COMUNITA’ DELLA VALLAGARINA ed aree limitrofe in base alle normative comunitarie, nazionali e provinciali, anche attraverso la presentazione di richieste di riconoscimento di cui ai Regolamenti CEE n. 2081/92 e n. 2082/92 e loro modifiche e integrazioni;

  4. favorire lo sviluppo della più ampia gamma di potenzialità produttive agricole, nel rispetto dell’ambiente e delle risorse ambientali, con la promozione dell’allevamento delle api, dei prodotti apistici, con la promozione e la tutela dei marchi di qualità, con iniziative per la qualificazioni professionale di tutti gli apicoltori;

  5. promuovere ogni altra azione diretta alla difesa, valorizzazione e potenziamento dell’attività apistica;

  6. compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al migliore conseguimento dei fini istituzionali della Associazione;

  7. operare al fine di ottenere la massima integrazione tra le varie figure di apicoltori, in particolare tra gli operatori professionali e quelli hobbistici;

  8. promuovere la costituzione di imprese cooperative e di altre forme associative per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi e di stoccaggio, lavorazione, trasformazione e commercializzazione del miele e degli altri prodotti dell’alveare;

  9. concludere accordi con enti pubblici e/o privati per la gestione di loghi, marchi, insegne e quanto altro sia necessario per distinguere l’attività dei propri soci rispetto a quella di altri nell’esercizio della vendita diretta e comunque per la promozione dei prodotti dell’apicoltura trentina.

  10. stipulare convenzioni per la fornitura di servizi, attrezzature, e prodotti necessari alla attività di esercizio dell’apicoltura da parte dei soci.
     

L’Associazione non svolge direttamente attività di vendita di prodotti ed attrezzature ai propri soci ne commercializza le loro produzioni bensì favorisce e promuove la costituzione e lo sviluppo di mercati, iniziative e manifestazioni nelle quali i soci possano presentare e vendere i loro prodotti potendo così soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all’acquisto di prodotti apistici che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione.
 

Art. 4
L’Associazione può aderire ad altre organizzazioni od enti i quali, senza scopo di lucro, si propongano di contribuire, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli obiettivi dell’Associazione stessa. In particolare può far parte di unioni, di associazioni, di federazioni di grado superiore che perseguano rispettivamente gli stessi obiettivi dell’Associazione, promuovendone anche la costituzione.

 

TITOLO II SOCI
 

Art. 5
Possono essere ammessi a partecipare all’Associazione i produttori agricoli singoli o associati che rientrino nella disciplina prevista dall’articolo 2135 del Codice Civile che rispettino le seguenti condizioni:
a) coloro che hanno interessi nell’apicoltura nel territorio della COMUNITA’ DELLA VALLAGARINA ed aree limitrofe. La pratica dell’apicoltura è dimostrato dal possesso di almeno un alveare gestito direttamente.
Può diventare socio l’apicoltore ovunque residente purché eserciti l’apicoltura, anche per un periodo limitato nel corso dell’anno, nel territorio della COMUNITA’ DELLA VALLAGARINA e aree limitrofe. Chi intende aderire alla Associazione deve presentare domanda scritta di ammissione su apposito modulo debitamente compilato accompagnata dal contestuale ricevuta di pagamento, tramite sistema bancario, della quota sociale fissata dall’assemblea. All’atto della domanda di ammissione il socio deve essere in regola con la denuncia alveari o si impegna a provvedervi entro il termine annuo previsto dalla Legge. Il Consiglio Direttivo esamina le domande e delibera in merito alla ammissione a socio.

 

Art. 6
Il socio si impegna a rispettare lo Statuto e gli eventuali Regolamenti approvati dall’Assemblea.

 

Art. 7
Il socio è tenuto a corrispondere all’Associazione, la quota di ammissione per il 2012 pari a euro 15,00 e i contributi annualmente determinati dall’Assemblea necessari al funzionamento dell’Associazione. La quota di ammissione e i contributi versati annualmente non costituiscono titoli di partecipazione e non sono restituiti all’atto del recesso o esclusione del socio.

 

Art. 8
Al socio che non adempie agli obblighi assunti sono applicabili, indipendentemente dalle azioni di responsabilità per i danni arrecati all’Associazione, le sanzioni previste dall’eventuale Regolamento interno approvato dall’Assemblea.

 

Art. 9
Con delibera del Consiglio Direttivo è escluso il socio:
a) che non soddisfi più i requisiti previsti per l’ammissione;
b) che abbia interessi contrastanti o rechi pregiudizio all’Associazione;
c) che abbia riportato, anche nell’espletamento di funzioni connesse alle cariche ricoperte in enti, associazioni o società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità, reati ambientali o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all’inizio del’esercizio dell’attività. La causa di esclusione ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna;
d) che non corrisponda per una annualità il contributo associativo.

 

TITOLO III
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art. 10
Gli organi dell’Associazione sono:
– l’Assemblea;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;

 

Art. 11
L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, previa delibera del Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo. L’Assemblea deve essere inoltre convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

 

Art. 12
Per la partecipazione all’Assemblea con diritto di voto, i soci devono essere in regola con il pagamento dei contributi dell’esercizio in corso. A ciascun socio, sia esso socio individuale o membro di società Cooperativa, Consorzio di cooperative o altro Organismo spetta un voto.

 

Art. 13
L’Assemblea è convocata mediante avviso di convocazione firmato dal presidente dell’Associazione, da affiggere nella sede dell’Associazione e negli uffici o sezioni periferiche, se istituiti, almeno 10 giorni prima della adunanza. Il Consiglio Direttivo adotterà comunque idonee iniziative per diffondere il più possibile l’avviso di convocazione ai soci. L’avviso di convocazione dovrà contenere le materie da trattare, il luogo, la data e l’ora della prima adunanza ed, eventualmente, della seconda adunanza che non può aver luogo prima che sia trascorsa un’ora dalla prima.

 

Art. 14
L’Assemblea è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la maggioranza dei soci in regola con il versamento delle quote associative e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L’Assemblea delibera a maggioranza dei soci presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole di almeno dei due terzi dei soci presenti.

 

Art. 15
E’ di competenza dell’Assemblea:
a) approvare i bilanci preventivi, i rendiconti, e la relazione annuale predisposta dal Consiglio Direttivo;
b) determinare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
c) nominare i componenti del Consiglio Direttivo;
d) deliberare le direttive di azione per il conseguimento delle finalità dell’Associazione;
e) approvare e/o modificare gli eventuali Regolamenti interni su proposta del Consiglio Direttivo;
f) determinare contributo annuo a carico dei soci, occorrente per il funzionamento dell’Associazione.

 

Art. 16
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabili da cinque a nove eletti a maggioranza dall’assemblea dei soci che ne determina di volta in volta il numero. Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente ed uno o più Vice Presidenti, scegliendoli fra i suoi membri. In fase d’avvio il consiglio è composto dai soci nominati in assemblea costitutiva e resteranno in carica fino alla prima assemblea elettiva. Successivamente il Consiglio resta in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più membri il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli attingendo possibilmente fra i primi dei non eletti. I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio e assumeranno l’anzianità dei Consiglieri da essi sostituiti. I membri del Consiglio Direttivo assenti, senza giustificato motivo, per più di due riunioni consecutive decadono dall’incarico e vengono sostituiti a norma dei commi precedenti. Per la validità della adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

Art. 17
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, a eccezione soltanto di quelli espressamente riservati o attribuiti all’Assemblea.

 

Art. 18
Quando sia ritenuto opportuno per il migliore andamento dell’associazione, il Consiglio Direttivo può provvedere alla nomina di un Referente territoriale, scelto tra i soci , determinandone i compiti, i poteri e le responsabilità.

 

Art. 19
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. A lui compete il potere di promuovere le azioni davanti all’autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione e di nominare procuratori alle liti e/o avvocati. Il Presidente, nel caso di sua assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente o da uno dei Vice Presidenti all’uopo designato. La carica di Presidente, di Vicepresidente e di membro del Consiglio Direttivo è prestata in forma gratuita; a loro spettano, compatibilmente con le risorse economiche dell’Associazione, il rimborso delle spese sostenute per conto dell’Associazione.

 

TITOLO IV
PATRIMONIO – ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE – RENDICONTI

 

Art. 20
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) da beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni, liberalitàrendite sono o diventano di proprietà dell’Associazione;
b) dalle quote associative annuali e da contributi sociali stabiliti dal Consiglio Direttivo per iniziative specifiche rivolte anche a gruppi di soci che beneficiano di dette iniziative.
c) dalle somme che, in sede di approvazione del rendiconto annuale, l’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, destina a speciali accantonamenti o ad aumento del patrimonio.
È fatto divieto di distribuire ai soci, in modo diretto o indiretto, utili o avanzi di gestione durante la vita dell’associazione e dopo l’eventuale liquidazione della stessa.

 

Art. 21
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote associative annuali,
b) dai contributi che i soci devono all’Associazione per particolari iniziative di beneficiano;
c) dalle rendite patrimoniali;
d) dagli eventuali contributi di Enti Pubblici e Privati, nazionali ed esteri.

 

Art. 22
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo sottopone all’Assemblea il relativo rendiconto e le sue proposte concernenti la destinazione degli eventuali residui attivi e la copertura di quelli passivi.

 

TITOLO V
CLAUSOLA COMPROMISSORIA

 

Art. 23
Le eventuali controversie derivanti dai rapporti regolati dal presente statuto, sia fra soci che fra soci e associazione, sono deferite al giudizio irrituale di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dai primi due; nel caso di mancato accordo, la nomina del Presidente compete al Presidente del Tribunale di Rovereto. Il termine perentorio per impugnare i provvedimenti degli Organi sociali è di 30 giorni dalla data di emissione del provvedimento; nel caso di inosservanza del termine, la domanda di arbitrato è irricevibile. La decisione pronunciata ha efficacia vincolante tra le parti e non è impugnabile.

 

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24
Per tutto quanto non sia previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni.


 

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